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Studio Picariello

 Opere di Ristrutturazione - I.V.A. al 10%

 

Per l'anno 2000 la Finanziaria con l'articolo 7 della legge 488/99 riduce al 10% l'aliquota I.v.a. applicabile alla manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L'agevolazione riguarda la prestazione complessiva di servizi, per cui si estende anche alla fornitura di materie e semilavorati necessari per i lavori, a condizione che non costituiscano parte "significativa" del valore totale dell'intervento. Per i beni "significativi" ( ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo d'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti sicurezza ) l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento e quello dei beni medesimi.

Il meccanismo descritto dalla norma della circolare 247/E per applicare l'agevolazione è stato oggetto di parecchi dubbi, per il contrasto con la direttiva comunitaria 1999/85/Ce, che ha autorizzato l'Italia ad applicare l' I.v.a. del 10% sulle prestazioni relative ai lavori di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, escludendo però dall'agevolazione i materiali che costituiscono una parte significativa della fornitura.

Secondo la direttiva, insomma, quando i materiali "significativi", siano prevalenti nell'intervento, cioè abbiano un valore che supera il 50% del totale, allora andrebbero fatturati con l'aliquota del 20%; in caso contrario tutta la prestazione rientrerebbe nell'ambito dell'aliquota al 10%.

Quindi, se il costo dei beni "significativi" supera il 50% del valore complessivo dell'intervento, allora bisogna "scorporare".

In caso contrario, va fatturato il tutto al 10 per cento.

Ricordiamo, però, che questa limitazione vale solo per la manutenzione ordinaria e straordinaria - lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 457/78 -, mentre per i lavori di ristrutturazione e di restauro - lettere c) e d) dello stesso articolo 31 - rimane in vigore il vecchio regime: qui tutto l'appalto è agevolato, senza bisogno di individuare la presenza di "beni significativi".

Inoltre è agevolata anche la semplice cessione di beni "finiti" ( sono comunque esclusi i semilavorati e le materie prime), come specificato dalla tabella A, parte III, n. 127 terdecies, allegate al DPR. 633/72.

La prevalente destinazione abitativa è data dal che la metà più uno dei piani fuori terra sia destinata ad abitazione. Non occorre, quindi, che gli eventuali negozi siano contenuti nella percentuale del 25 per cento.

Tuttavia la cessione con posa in opera non ha diritto all'agevolazione.

Infatti le risposte date dal Ministero non risolvono certo tutti i problemi. Tra questi, si segnala quello relativo alla destinazione tra cessione con posa in opera e contratto d'appalto.

Infatti, la vendita di "beni significativi" (ad esempio di una caldaia o dei sanitari), con la semplice posa in opera degli stessi, non risulta essere agevolata, come afferma il ministero, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La distinzione tra fornitura di beni e appalto di servizi è stata oggetto in passato di molti interventi da parte della giurisprudenza. In un primo momento l'individuazione della discriminazione tra vendita ed appalto era stata circoscritta alla prevalenza del "fare" o del "dare": se i beni valevano più dei lavori da eseguire, allora si considerava che fosse una vendita. Più di recente, una giurisprudenza più attenta ha stabilito invece che il criterio della prevalenza del fare sul dare (e, quindi, dell'appalto sulla vendita) si realizza in base alla volontà espressa dalle parti nel contratto. Occorre, cioè, verificare se le parti, negli accordi contrattuali, hanno dato prevalenza all'elemento "lavoro" oppure se si è considerato solo il prodotto come tale, nel qual caso si è in presenza di una vendita.

Tuttavia, quando questo criterio risulti inadeguato (per la mancanza ad esempio, di un contratto scritto), occorre verificare il criterio dell'ordinaria produzione. Si ha cioè compravendita (e non appalto) quando lo stesso fornitore produce in serie i beni oggetto del contratto, anche se poi è lui stesso a prestare la propria opera per la loro installazione o per gli adattamenti richiesti dal cliente (così ha affermato la Cassazione con la sentenza 2621/87). Un aspetto particolare, ma esemplare è stato affrontato dalla Commissione tributaria centrale con la decisione 1706/86.

Secondo la commissione una fornitura d'infissi o piastrelle, costituenti ordinaria produzione in serie, non può che essere qualificata che compravendita anche se accompagnata dalla posa in opera.

Invece, quando il committente richiede un determinato tipo di piastrellatura o di infissi secondo caratteristiche specifiche, il rapporto può essere configurato come appalto. Pertanto occorrerà tenere conto anche di questi particolari aspetti prima di applicare l'I.v.a. agevolata prevista dalla Finanziaria, considerando comunque che la stesura di un contratto di appalto scritto potrebbe risolvere sul nascere le eventuali contestazioni.


  

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